Onorevoli Colleghi! - Molte forze politiche e di categoria concordano nel ritenere necessaria, anzi urgente, un'iniziativa per una riforma dell'ordinamento portuale, la cui disciplina è contenuta nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
      Occorre pertanto approfondire i nodi problematici che sono emersi, introducendo modifiche atte a rendere più efficienti sia l'impianto istituzionale che l'apparato normativo che presiedono alle attività portuali, agevolando un ulteriore progresso del sistema portuale italiano.
      È, a nostro avviso, opportuno mettere mano a efficaci aggiustamenti della citata legge n. 84 del 1994, valorizzando il modello «autorità portuale», il suo ruolo, la sua peculiarità istituzionale quale ente regolatore delle varie attività economiche in ambito portuale, tenendo ben presenti gli orientamenti intesi a riportare all'interno della legislazione esclusiva dello Stato le reti di grande infrastrutturazione, nell'ambito delle quali rientrano sicuramente i porti, sedi di autorità portuale, qualificati legislativamente «di rilevanza economica nazionale», molti dei quali di rilevanza internazionale, definiti «nodi primari della rete transeuropea».
      Tra i principali temi da affrontare, per rendere più efficiente l'impianto normativo della legge, occorre tenere presente la necessità di snellire le procedure di pianificazione e realizzazione delle opere portuali, la revisione della classificazione dei porti, la ripartizione delle competenze tra autorità portuale e autorità marittima, la disciplina del lavoro temporaneo (articolo 17, comma 1, della legge n. 84 del 1994), lo svolgimento delle operazioni portuali e, non ultima, la composizione, pletorica, degli organi dell'autorità

 

Pag. 2

portuale (comitato portuale, articolo 9, commissioni consultive, articolo 15 della medesima legge).
      In particolare l'attuale composizione del comitato portuale, organo di supporto al presidente dell'autorità portuale nell'individuazione degli indirizzi politici, economici, gestionali finalizzati allo sviluppo dei porti, non è in sintonia con la necessità di semplificare le attività burocratico-decisionali, per dare impulso e speditezza alle procedure.
      Occorre chiedersi se non sia opportuna una riflessione sull'attuale composizione del comitato portuale, viste anche le modifiche intervenute nel corso degli anni nell'organizzazione del Governo. In particolare, merita rilevare che rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti sono già, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 84 del 1994, parte integrante dell'autorità portuale, in quanto componenti di altro organo, quale il collegio dei revisori dei conti.
      Inoltre, una considerazione dovrà essere fatta sulla necessità di modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 84 del 1994, che regola l'assunzione del segretario generale dell'autorità portuale, con contratto di diritto privato di una durata quadriennale «rinnovabile una sola volta». Sulla illogicità di questa norma mi pare esista un ampio consenso, basta tenere conto del fatto che proprio il tipo di contratto consente la revoca dell'incarico di segretario generale in qualsiasi momento, su proposta del presidente dell'autorità portuale, con delibera del comitato portuale. Questa norma, se non riformulata, non consente ad un presidente di autorità portuale di proporre al comitato la nomina di un segretario generale che abbia già svolto due mandati, pur trattandosi di persona professionalmente preparata, esperta e di fiducia, che possa dare continuità all'attività tecnico-amministrativa e ai programmi di sviluppo del porto.
 

Pag. 3